Tributi regionali

Esenzioni

Esenzioni per veicoli consegnati a rivenditori autorizzati  -  Nuove disposizioni dal 1° gennaio 2021

A partire dal 1° ottobre 2002, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato la gestione diretta delle attività connesse ai regimi speciali e agevolati, avvalendosi dell’Aci.

I veicoli appartenenti a soggetti dell’Emilia-Romagna destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite “minivoltura” (art. 6, comma 9, L.R. 15/2012).

Con l’art. 18 della L.R. n. 11 del 29/12/2020 (BURERT n. 447 del 29/12/2020) è stato integrato l’art. 6 della L.R. 15 del 2012, con una norma che semplifica gli adempimenti per ottenere l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita. Dal 1° gennaio 2021 la “minivoltura” assolve la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato.

Dal 1° gennaio 2021:

  • con la trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo con minivoltura risultano anche adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 953/1982 e non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione; 
  • è comunque dovuto il diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita; 
  • al concessionario viene comunicato via PEC l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, che dovrà essere versato con le modalità indicate sul modello pagoPA, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione, sul conto corrente postale n 732404 intestato a Regione Emilia-Romagna - tasse automobilistiche PagoPA; 
  • il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario, con effetto dalla data della trascrizione della minivoltura; 
  • la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei concessionari, automaticamente aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. 

La data di sottoscrizione dell’atto di trasferimento del titolo di proprietà e la data di annotazione della formalità al PRA con minivolturazione assolvono a due diverse funzioni: la prima attesta la data di decorrenza della titolarità del bene e la seconda la data di pubblicità del titolo ai sensi del codice civile. Nello specifico la trascrizione della formalità al PRA del titolo con minivolturazione assolve anche alla funzione di comunicazione di veicoli da esonerare dal pagamento, ai sensi del comma 44 dell’art. 5 del DL 953/1982.

A titolo esemplificativo:

  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 1° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 30 aprile e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 2° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 agosto e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 3° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 dicembre la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno seguente.

L’art. 18 della L.R. n. 11/2020 introduce anche un nuovo comma 9-ter all’art. 6 della L.R. 15/2012, che dispone che l’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un concessionario auto senza minivoltura non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

Sono in corso di predisposizione le comunicazioni elenchi esenzione che verranno inviate tramite PEC ai singoli concessionari, per il tramite di ACI. Verrà trasmesso l’elenco dei veicoli per i quali risulta annotata la PRA la “minivoltura” che assolve la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato.

Per il perfezionamento della procedura è dovuto comunque il diritto fisso pari ad euro 1,55 per ognuno dei veicoli indicati nell’elenco; sarà allegato, a tal fine, il modello pagoPA per assolvere all’obbligo di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione.

I concessionari dovranno attendere, pertanto,  tale comunicazione.

Per i concessionari privi di PEC, le comunicazioni verranno inviate tramite Raccomandata AR.


Auto e moto storiche

Norme in vigore:

  • 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevede al comma 1 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad “uso professionale”;
  • 4 D.M. 17 dicembre 2009 che ha disciplinato il Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
  • articolo 7, comma 2, legge regionale n. 15/2012, che dal 1° gennaio 2013, prevede l’esenzione per storicità per i veicoli e motoveicoli, non adibiti ad uso professionale, tra i 20 e i 29 anni in possesso del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” rilasciato da uno dei seguenti Registri: Automotoclub storico italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana (Fmi) ;
  • comma 1-bis dell’art. 63 della L. 342/200, introdotto dall’articolo 1, comma 1048 della legge n. 145/2018, che ha previsto dal 1° gennaio 2019 la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico tra i 20 e i 29 anni;
  • La Risoluzione n. 1/DF del MEF ha chiarito che l’art. 1 comma 1048 L 145/2018 si applica a tutti gli autoveicoli e i motoveicoli dai 20 ai 29 anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei Registri Automotoclub storico italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana (Fmi), in possesso del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” che deve essere annotato sulla carta di circolazione e che tali requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per il pagamento.
  • La recente sentenza della Corte Costituzionale 122/2019 ha disposto che le Regioni possono disciplinare in autonomia la materia della tassa automobilistica (bollo auto) rispettando il solo limite fissato dallo Stato di non aumentare la pressione fiscale.
  • Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il 30° anno dalla loro costruzione (art. 7, comma 1, legge regionale n. 15/2012).

Se il veicolo risulta intestato a società o a una ditta individuale, rientra per definizione nell’assetto societario e nei cespiti aziendali, ne è quindi implicito un uso professionale. Vi è inoltre “uso professionale” quando un veicolo è intestato ad un soggetto privato ed abbia sulla carta di circolazione l’annotazione che il mezzo è adibito ad esempio ad uso pubblico di piazza o ad altri usi particolari che identificano un’attività economica.

I veicoli che risultino esenti dal pagamento della tassa automobilistica, in caso di circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua, per l’importo di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. 

  • Autoveicoli e motoveicoli dai 20 ai 29 anni

Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, è previsto l’obbligo dell’annotazione del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” (disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009) sulla Carta di circolazione per tutti veicoli storici dai venti ai ventinove anni. 

Veicoli e motoveicoli non adibiti ad uso professionale

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli classificati “di interesse storico collezionistico”, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale n.15/2012, se in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica purché annotato sulla carta di circolazione come previsto dalla L. 145/2018.

Veicoli e motoveicoli adibiti ad uso professionale

E’ prevista una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli classificati “di interesse storico collezionistico”, di anzianità tra i venti e i ventinove anni adibiti ad uso professionale, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 63 della L. 342/2000 (introdotto dall’articolo 1, comma 1048 della legge n. 145/2018), se in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica annotato sulla carta di circolazione, come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF. Il diritto al riconoscimento della riduzione viene meno a far data dal completamento del 29° anno di anzianità.

 

Come fare per ottenere il beneficio fiscale

I contribuenti interessati, una volta in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica, devono far aggiornare la Carta di Circolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile e, infine, presentarsi con l’originale della Carta di Circolazione presso l’Ufficio Territoriale ACI di competenza, o presso una Delegazione ACI o presso un’Agenzia di pratiche automobilistiche convenzionata ACI, per l’aggiornamento della posizione fiscale.

Tracciato (pdf, 137.9 KB) per la fornitura alla Regione Emilia-Romagna dei dati dei veicoli storici di anzianità tra i venti e i trenta anni, da parte dei Registri dei veicoli storici Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi.

Persone diversamente abili

A partire dal 1° ottobre 2002, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato la gestione diretta delle attività connesse ai regimi speciali e agevolati, avvalendosi dell’Aci.

Pertanto, da tale data le domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica devono essere presentate presso qualsiasi sportello Aci sul territorio della Regione Emilia-Romagna oppure inviate tramite PEC all'Ufficio Tasse Automobilistiche ACI della Provincia di ultima residenza in Emilia-Romagna, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf).

Modulo richiesta esenzione tassa automobilistica per disabili (pdf482.76 KB)

Di seguito l’elenco degli indirizzi PEC:

Bolognaassistenzabollobologna@pec.aci.it

Modenaufficioprovincialemodena@pec.aci.it

Ferraraufficioprovincialeferrara@pec.aci.it

Forlì-Cesenaufficioprovincialeforli@pec.aci.it

Ravennaufficioprovincialeravenna@pec.aci.it

Riminiufficioprovincialerimini@pec.aci.it

Reggio Emiliaufficioprovincialereggioemilia@pec.aci.it

Parmaufficioprovincialeparma@pec.aci.it

Piacenzaufficioprovincialepiacenza@pec.aci.it

Gli sportelli Aci forniscono anche consulenza e assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria.

L’esenzione riguarda i soli veicoli di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Per essere esentati dal pagamento occorre che vi sia uno dei seguenti requisiti:

  • veicoli adattati (con annotazione sulla carta di circolazione) per il trasporto di persone disabili con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” (comprese le disabilità agli arti superiori);
  • veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap fisico o mentale, disabili gravi (ai sensi dell'articolo 3 comma 3  della legge n. 104/1992), o affetti da pluriamputazioni.

Il veicolo può essere anche di proprietà di chi ha fiscalmente a carico il disabile.

Per ulteriori chiarimenti circa la normativa sulle esenzioni per disabili si può consultare la guida 2021 alle agevolazioni reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nuovi azionati da motore elettrico per il periodo di cinque anni dalla data del collaudo.

Sono esentati dalla tassa per la massa rimorchiabile gli autocarri per il trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

Riduzione a 1/4 della tassa automobilistica per:

  • i veicoli ad uso promiscuo con alimentazione esclusiva a Gpl o a metano (sono tali i veicoli che al punto P.3 della carta di circolazione presentano la sola indicazione GPL o METANO senza che compaia anche la parola BENZINA o BENZ o B)
  • i veicoli con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione

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ultima modifica 2022-09-09T09:32:37+02:00
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