Esenzioni per auto e moto storiche
Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali
Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il 30° anno dalla loro costruzione (art. 7, comma 1, legge regionale n. 15/2012).
Se il veicolo risulta intestato a società o a una ditta individuale, rientra per definizione nell’assetto societario e nei cespiti aziendali, ne è quindi implicito un uso professionale. Vi è inoltre “uso professionale” quando un veicolo è intestato ad un soggetto privato ed abbia sulla carta di circolazione l’annotazione che il mezzo è adibito ad esempio ad uso pubblico di piazza o ad altri usi particolari che identificano un’attività economica.
I veicoli che risultino esenti dal pagamento della tassa automobilistica, in caso di circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua, per l’importo di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli.
La tassa di circolazione forfettaria dovuta per i veicoli storici deve essere versata esclusivamente tramite il sistema pagoPA, come previsto per la tassa automobilistica, tramite una qualsiasi delle possibili modalità di pagamento che è possibile reperire sul sito della Regione Emilia-Romagna al seguente link: Quanto, come, dove e quando si paga.
Autoveicoli e motoveicoli dai 20 ai 29 anni
Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, è previsto l’obbligo dell’annotazione del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” (disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009) sulla carta di circolazione per tutti veicoli storici dai venti ai ventinove anni.
Autoveicoli e motoveicoli non adibiti ad uso professionale
Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli classificati “di interesse storico collezionistico”, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale n.15/2012, se in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica purché annotato sulla carta di circolazione come previsto dalla L. 145/2018.
I veicoli che risultino esenti dal pagamento della tassa automobilistica, in caso di circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua, per l’importo di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli.
La tassa di circolazione dovuta per i veicoli storici deve essere versata esclusivamente tramite il sistema pagoPA, come previsto per la normale tassa automobilistica, tramite una qualsiasi delle possibili modalità che è possibile reperire sul sito della Regione Emilia-Romagna al link http://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/bollo-auto/quanto-come-e-quando-si-paga.
Autoveicoli e motoveicoli adibiti ad uso professionale
E’ prevista una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli classificati “di interesse storico collezionistico”, di anzianità tra i venti e i ventinove anni adibiti ad uso professionale, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 63 della L. 342/2000 (introdotto dall’articolo 1, comma 1048 della legge n. 145/2018), se in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica annotato sulla carta di circolazione, come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF. Il diritto al riconoscimento della riduzione viene meno a far data dal compimento del 30° anno di anzianità.
Se il veicolo risulta intestato a una società o a una ditta individuale rientra per definizione nell’assetto societario e nei cespiti aziendali, ne è quindi implicito un uso professionale. Vi è inoltre “uso professionale” quando un veicolo è intestato ad un soggetto privato ed abbia sulla carta di circolazione l’annotazione che il mezzo è adibito ad esempio ad uso pubblico di piazza o ad altri usi particolari che identificano un’attività economica.
Come fare per ottenere il beneficio fiscale
I contribuenti interessati, una volta in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica, devono far aggiornare la carta di circolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
Riferimenti normativi:
- art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevede al comma 1 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad “uso professionale”;
- art. 4 D.M. 17 dicembre 2009 che ha disciplinato il Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- art. 7, comma 2, legge regionale 21 dicembre 2012, n.15 che, dal 1° gennaio 2013, prevede l’esenzione per storicità per gli autoveicoli e motoveicoli, non adibiti ad uso professionale, tra i 20 e i 29 anni in possesso del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” rilasciato da uno dei seguenti Registri: Automotoclub Storico Italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione Motociclistica Italiana (Fmi);
- comma 1-bis dell’art. 63 della L. 342/2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1048 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto dal 1° gennaio 2019 la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico tra i 20 e i 29 anni;
- la Risoluzione del 14 giugno 2019, n. 1 del Dipartimento delle Finanze, ha chiarito che l’art. 1 comma 1048 L 145/2018 si applica a tutti gli autoveicoli e i motoveicoli dai 20 ai 29 anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei Registri Automotoclub Storico Italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione Motociclistica Italiana (Fmi), in possesso del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” che deve essere annotato sulla carta di circolazione e che tali requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per il pagamento;
- la sentenza della Corte costituzionale 122/2019 ha disposto che le Regioni possono disciplinare in autonomia la materia della tassa automobilistica (bollo auto) rispettando il solo limite fissato dallo Stato di non aumentare la pressione fiscale.