Esenzione per veicoli consegnati a rivenditori
Esenzioni per veicoli consegnati a rivenditori autorizzati - Disposizioni dal 1° gennaio 2021
A partire dal 1° ottobre 2002, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato la gestione diretta delle attività connesse ai regimi speciali e agevolati, avvalendosi dell’Aci.
I veicoli appartenenti a soggetti dell’Emilia-Romagna destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite “minivoltura” (art. 6, comma 9, L.R. 15/2012).
Con l’art. 18 della L.R. n. 11 del 29/12/2020 (BURERT n. 447 del 29/12/2020) è stato integrato l’art. 6 della L.R. 15 del 2012, con una norma che semplifica gli adempimenti per ottenere l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita. Dal 1° gennaio 2021 la “minivoltura” assolve la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato.
Dal 1° gennaio 2021:
- con la trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo con minivoltura risultano anche adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 953/1982 e non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione;
- è comunque dovuto il diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita;
- al concessionario viene comunicato via PEC l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, che dovrà essere versato con le modalità indicate sul modello pagoPA, entro l’ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione, sul conto corrente postale n 732404 intestato a Regione Emilia-Romagna - tasse automobilistiche PagoPA;
- il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario, con effetto dalla data della trascrizione della minivoltura;
- la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei concessionari, automaticamente aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
La data di sottoscrizione dell’atto di trasferimento del titolo di proprietà e la data di annotazione della formalità al PRA con minivolturazione assolvono a due diverse funzioni: la prima attesta la data di decorrenza della titolarità del bene e la seconda la data di pubblicità del titolo ai sensi del codice civile. Nello specifico la trascrizione della formalità al PRA del titolo con minivolturazione assolve anche alla funzione di comunicazione di veicoli da esonerare dal pagamento, ai sensi del comma 44 dell’art. 5 del DL 953/1982.
A titolo esemplificativo:
- per le autovetture acquisite per la rivendita nel 1° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 30 aprile e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio;
- per le autovetture acquisite per la rivendita nel 2° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 agosto e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre;
- per le autovetture acquisite per la rivendita nel 3° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 dicembre la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno seguente.
L’art. 18 della L.R. n. 11/2020 introduce anche un nuovo comma 9-ter all’art. 6 della L.R. 15/2012, che dispone che l’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un concessionario auto senza minivoltura non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
La comunicazione viene inviata via PEC tramite ACI tra la fine del mese di giugno e luglio per i veicoli acquisiti nel 1° quadrimestre, tra la fine del mese di ottobre e novembre per quelli del 2° quadrimestre e tra la fine del mese di febbraio e marzo dell’anno successivo per quelli del 3° quadrimestre.
Negli elenchi esenzione, come indicato sopra, vi è l’indicazione dei veicoli per i quali nel quadrimestre di riferimento risulta annotata al PRA la “minivoltura” che assolve la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato.
Per i concessionari privi di PEC, le comunicazioni verranno inviate tramite Raccomandata AR.
I concessionari dovranno attendere, pertanto, tale comunicazione prima di effettuare il pagamento del diritto fisso.
Per il perfezionamento della procedura è dovuto comunque il diritto fisso pari ad € 1,55 per ognuno dei veicoli indicati nell’elenco; sarà allegato, a tal fine, il modello pagoPA per assolvere all’obbligo di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione.