Esenzione per Autocarri fino a 3,5 tonnellate
Autocarri per il trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate
Sono esentati dal pagamento dell’integrazione per la massa rimorchiabile.
Autocarri per il trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate
Sono esentati dal pagamento dell’integrazione per la massa rimorchiabile.