Veicoli destinati ad un servizio o uso specifico (art. 17, lettere d) ed f) del D.P.R. n. 39/1953)

Sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica alcune categorie di veicoli tassativamente previste dall’articolo 17, lettere d) ed f) del D.P.R. n. 39/1953 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-02-05;39) di seguito meglio specificate:

  • lettera d): autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi
  • lettera f): autoveicoli destinati esclusivamente da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza

Con delibera n. 1082 del 27 giugno 2022 (253.16 KB) la Giunta regionale ha specificato che:

  • per “autoveicoli esclusivamente destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche”, si intendono gli autoveicoli per i quali sul Documento unico di circolazione e di proprietà (libretto di circolazione) è annotato l’uso speciale o specifico per il trasporto di persone disabili e/o di soggetti bisognosi di cure mediche e chirurgiche oppure vi è riportata l’indicazione nelle righe descrittive che il mezzo è attrezzato e/o allestito per il trasporto dei disabili e/o di persone fragili;
  • hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica tutti gli Enti, pubblici e privati, intestatari di un autoveicolo per trasporti specifici e/o per uso speciale ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del Codice della Strada, in possesso delle caratteristiche tecniche indicate al punto precedente, come risultanti dal Documento unico di circolazione e proprietà (libretto di circolazione).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 le richieste di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ricadenti in tali casistiche dovranno essere presentate presso l’Ufficio Tasse automobilistiche ACI, senza costi aggiuntivi, i cui recapiti sono reperibili sul sito di ACI al link https://www.aci.it/laci/altri-contatti.html nel Servizio “Ricerca sedi e punti di servizio ACI”, oppure presso Delegazioni ACI o Agenzie di pratiche auto, dove potrebbero essere richieste eventuali commissioni, allegando copia del Documento unico di circolazione e proprietà (libretto di circolazione), di un documento di identità valido del legale rappresentante e, infine, eventuale copia della licenza.

La domanda di esenzione deve essere presentata dal legale rappresentate dell’Ente o dell’Associazione intestataria del veicolo su apposita modulistica scaricabile (417.35 KB) dal sito della Regione Emilia-Romagna, compilando un’istanza diversa per ogni veicolo per cui si intende chiedere l’esenzione.

La domanda di esenzione può essere presentata dai proprietari dei veicoli, dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine.

Ricordiamo, infine, che è cura del rappresentante legale del soggetto che ha richiesto l’esenzione segnalare tempestivamente al Settore Tributi della Regione Emilia-Romagna via posta elettronica all’indirizzo settoretributi@regione.emilia-romagna.it ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all’esenzione.