Esenzione per veicoli elettrici
Autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nuovi azionati da motore elettrico (art. 20 DPR 39/1953)
Sono tali quei veicoli che al punto P.3 della carta di circolazione (libretto di circolazione) presentino la sola indicazione ELETTRICA senza che compaiano altre diciture.
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.
Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.