Riforma fiscale – D. Lgs n. 87/2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

Il “Decreto Sanzioni” introduce, con decorrenza dal 1° settembre 2024, novità relative al sistema sanzionatorio tributario anche con riferimento, in particolare, all'istituto del ravvedimento operoso. Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e quindi relative ai versamenti il cui termine utile per il pagamento è fissato al 31 agosto 2024 (che, cadendo di sabato, slitta al 2 settembre 2024) e a tutte le successive periodicità.

Il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio, ispirato a principi di maggiore equità e proporzionalità attuati mediante una graduale attenuazione della sanzione in coerenza con quanto vigente in altri Paesi Europei, che dovrebbe risultare più conveniente per i contribuenti interessati.

 

In particolare, le disposizioni di più rilevante e immediato impatto sul regime sanzionatorio, previste dal “Decreto Sanzioni” riguardano:

 

articolo 2 comma 1 lettera I):

modifica dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97:

  • riduzione dal 30% al 25% della sanzione per ogni importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento;
  • riduzione al 12,50% della sanzione per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, ulteriormente ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene nei primi quindici giorni.

 

articolo 3 comma 1 lettera g):

modifica dell’articolo 13 del D. Lgs n. 472/1997 che rimodula la riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso secondo lo schema seguente:

 

pagamenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo alla data di scadenza

la sanzione del 12,50% viene ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo

pagamenti dal 16° al 30° giorno del mese successivo alla data di scadenza

sanzione: 1,25% dell’importo non pagato;

pagamenti dal 31° al 90° giorno successivo alla data di scadenza

sanzione: 1,39% dell’importo non pagato

pagamenti dal 91° al 365° giorno successivo alla data di scadenza

sanzione: 3,13% dell’importo non pagato

pagamenti oltre il 365° giorno

Sanzione: 3,57% dell’importo non pagato

 

 

Si ricorda che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni in modo corretto, è necessario che contestualmente al pagamento della sanzione ridotta sia effettuato anche il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024 resta in vigore la disciplina previgente.

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-08-30T11:17:48+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina