Introduzione
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha previsto la facoltà per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare l'annullamento automatico parziale, alla data del 31 marzo 2023, dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a mille euro.
Con delibera di Giunta regionale n. 126 del 30 gennaio 2023 (PDF - 240.5 KB) la Regione ha deciso, di non applicare l’annullamento automatico delle somme dovute a titolo di:
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora.
Le predette somme rimangono quindi dovute insieme a quelle dovute a titolo di:
- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.
Per le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la Regione con la medesima delibera ha deciso di non applicare l’annullamento automatico per la parte relativa agli interessi, comunque denominati.
Ultimo aggiornamento: 24-09-2024, 16:49