Emergenza alluvione: più tempo per il pagamento del bollo auto

I residenti nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna Forlì-Cesena e Rimini possono pagare le tasse automobilistiche con scadenza di pagamento dal 1° maggio al 31 agosto 2023 entro il 20 novembre 2023 senza l’applicazione di sanzioni e interessi

La delibera n. 973 (pdf239.13 KB)del 12 giugno 2023 (pdf239.13 KB) approvata dalla Giunta regionale, prevede la possibilità di pagare entro il 20 novembre 2023, senza sanzioni e interessi, la tassa auto i cui termini di pagamento scadono dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Il differimento riguarda i rinnovi annuali di pagamento, i pagamenti per nuova immatricolazione e quelli per rientro da esenzione o da interruzione di pagamento, rispettivamente previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del D.M. n. 462/1998.

I pagamenti dovuti nel periodo di sospensione sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 20 novembre 2023, come previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (pdf1.78 MB).

Sono interessati al rinvio del pagamento i veicoli intestati o utilizzati dai soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

Per effettuare il pagamento senza l’applicazione di sanzioni ed interessi è necessario recarsi fisicamente presso una delegazione ACI o un’Agenzia di pratiche auto autorizzata ai sensi della legge n. 264/91 in quanto i canali telematici non sono idonei ad effettuare i pagamenti senza sanzione ed interessi.

In dettaglio, la delibera n. 973/23 prevede:

  • di sospendere dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 il termine di pagamento delle tasse automobilistiche; i pagamenti sospesi possono essere effettuati, in unica soluzione senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023;
  • l’ampliamento delle casistiche interessate al rinvio del pagamento, poiché riguarda i rinnovi annuali, le nuove immatricolazioni, i rientri da esenzioni o da interruzione dell’obbligo di pagamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del D.M. n. 462/1998;
  • che sono interessati alla sospensione coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
  • che i pagamenti sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti in unica soluzione entro il entro il 20 novembre 2023;
  • che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
  • che la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta, che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza prevista dagli articoli 1, 2 e 3 D.M. n. 462/1998;
  • in caso di mancato pagamento entro il 20 novembre 2023 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo all’ordinaria scadenza tributaria prevista dagli articoli 1, 2 e 3 del D.M. n. 462/1998;
  • che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

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ultima modifica 2023-07-20T11:54:21+02:00
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