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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1997, n. 36

AUMENTO DEI TRIBUTI AUTOMOBILISTICI REGIONALI E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

INDICE

Art. 1 - Aumento dei tributi automobilistici regionali
Art. 2 - Aumento della misura dell'addizionale regionale all'impostadi consumo sul gas metano usato come combustibile
Art. 1
Aumento dei tributi automobilistici regionali
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale, e della tassa speciale regionale di cui al Capo I del Titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 10 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 1997 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 1998 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
Art. 2

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Aumento della misura dell'addizionale regionale all'impostadi consumo sul gas metano usato come combustibile
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima consentita dalla legislazione statale vigente e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale.
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