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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1990)
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Testo in vigore dal:  13-6-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142))