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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 12

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 del 27 luglio 2018

INDICE

Art. 1 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
Art. 2 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
Art. 3 - Fondo di cassa
Art. 4 - Stato di previsione delle entrate e delle spese
Art. 5 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 6 - Mutui e prestiti
Art. 7 - Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio
Art. 8 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2017
Art. 9 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini
Art. 10 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini
Art. 11 - Estensione dell'applicazione dell'articolo 7 (Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici) della legge regionale n. 26 del 2017
Art. 12 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo sanitario regionale in gestione accentrata presso la Regione
Art. 13 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 14 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
Art. 15 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo
Art. 16 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Art. 17 - Potenziamento attività di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Art. 18 - Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
Art. 19 - Contributo straordinario per la riapertura del teatro comunale Amintore Galli di Rimini
Art. 20 - Interventi per "Parma capitale italiana della cultura 2020"
Art. 21 - Completamento degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
Art. 22 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.265.932.366,06.
Art. 3
Fondo di cassa
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 481.990.654,73 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.
Art. 4
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 173.820.624,08, quanto alla previsione di competenza, e di euro 453.171.287,36, quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 219.577.617,06 quanto alla previsione di cassa per le spese.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 34.361.791,88, quanto alla previsione di competenza.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 30.359.100,39, quanto alla previsione di competenza.
Art. 5
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2018, determinato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), è aumentato di euro 50.000.000,00.
Art. 6
Mutui e prestiti
1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2017 è ridotto di euro 143.493.271,35.
Art. 7
Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9)
i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale del bilancio 2018-2020 (allegato 10);
j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11).
Art. 8
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2017
1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - variazioni, allegata alla presente legge.
Art. 9
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è sostituito dal seguente:
"1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere azioni di ricerca e studio volte all'innovazione dei servizi per migliorare l'accessibilità e la fruizione da parte dei cittadini dei servizi giudiziari con ricadute in ambito regionale attraverso azioni pilota, concede contributi alle Università della Regione o a fondazioni e consorzi da loro partecipati che hanno tra le loro finalità statutarie la promozione e sviluppo di azioni comuni di ricerca tra atenei del sistema universitario nazionale.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, sono ridotte per l'esercizio 2018 di euro 295.000,00 ed aumentate di euro 235.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 60.000,00 per l'esercizio 2020.
Art. 11
Estensione dell'applicazione dell'articolo 7 (Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici) della legge regionale n. 26 del 2017
1. Le previsioni contenute all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2017 si applicano altresì agli autoveicoli con le stesse tipologie di alimentazione immatricolati per la prima volta nel 2017.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Art. 12
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo sanitario regionale in gestione accentrata presso la Regione
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 le parole
"acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00"
sono sostituite dalle seguenti:
"acquisto di beni e servizi per euro 16.611.000,00"
e le parole
"trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00"
sono sostituite dalle seguenti:
"trasferimenti correnti per euro 21.846.000,00".
Art. 13
Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo regionale per la non autosufficienza
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 500.000,00.
Art. 14
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 12.627.000,00.
Art. 15
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, sono aumentate di euro 541.056,00 per l'esercizio 2018, di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2020.
Art. 16
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Al fine di rispettare la disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici).
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2019 e 2020, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Art. 17
Potenziamento attività di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di realizzare progetti diretti al potenziamento delle attività in materia di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi degli articoli 10 e 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Regione è autorizzata a trasferire risorse alle Aziende sanitarie.
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, l'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 sull'esercizio 2018.
Art. 18
Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
1. La Regione riconosce il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.
2. A tal fine, nel quadro delle previsioni dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è autorizzata una spesa per gli anni 2018 e 2019 pari a euro 1.400.000,00 per il finanziamento di progetti dei Comuni di cui al comma 1 che garantiscono la continuità dei presidi territoriali e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l'accesso ai servizi.
3. La Giunta regionale con propri atti definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2.
4. Resta salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), con riferimento ai costi residui del personale.
5. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 è disposta, per gli esercizi 2018 e 2019, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.400.000,00 nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.
Art. 19
Contributo straordinario per la riapertura del teatro comunale Amintore Galli di Rimini
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative e il cartellone inaugurale per la riapertura del teatro Amintore Galli di Rimini.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Rimini di euro 400.000,00.
3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 400.000 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 20
Interventi per "Parma capitale italiana della cultura 2020"
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale. A tal fine, mediante uno specifico accordo, concede al Comune di Parma un contributo straordinario per sostenere la qualificazione di spazi pubblici funzionali alla realizzazione del programma di interventi per "Parma capitale italiana della cultura 2020".
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2018 euro 150.000,00;
- esercizio 2019 euro 850.000,00;
- esercizio 2020 euro 500.000,00.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 21
Completamento degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile e al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare completamento agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), programmati dalle Conferenze provinciali per il coordinamento delle politiche territoriali e non ancora attuati, la Regione è autorizzata a concedere agli Enti locali e ad altre pubbliche amministrazioni contributi per interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di trasporto.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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