Sanzione e ravvedimento
Sanzione
L'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 23 agosto 1979, come modificato dalla legge regionale n. 24 del 13 agosto 1999, disciplina i casi in cui è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa:
- Chi esercita un'attività senza l'autorizzazione: sanzione dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
- Chi esercita l'attività senza aver pagato la tassa di concessione regionale: sanzione dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
- Chi paga in ritardo la tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria o per la costituzione di centro privato di produzione selvaggina (voce di tariffa 16 annessa al d. lgs. n. 230 del 22 giugno 1991): dal 1° settembre 2024 è applicata la sanzione amministrativa pari al 25% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 12,50%.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione al 12,50% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15° per ciascun giorno di ritardo come segue:
1° giorno | 2° giorno | 3° giorno | 4° giorno | 5° giorno | 6° giorno | 7° giorno | 8° giorno | 9° giorno | 10° giorno | 11° giorno | 12° giorno | 13° giorno | 14° giorno | 15° giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,83% | 1,67% | 2,50% | 3,33% | 4,17% | 5,00% | 5,83% | 6,67% | 7,50% | 8,33% | 9,17% | 10,00% | 10,83% | 11,67% | 12,50% |
Ravvedimento
Il ravvedimento, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Il contribuente che regolarizza la posizione fiscale entro le scadenze indicate nello schema sottostante gode del beneficio della sanzione ridotta per “ravvedimento operoso”:
Schema riassuntivo delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per pagamenti omessi, tardivi o insufficienti con scadenza del termine di pagamento dopo il 1° settembre 2024:
Termine per la regolarizzazione | Sanzione ridotta |
|---|---|
entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento | 0,08% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento | 1,25% |
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento | 1,39% |
dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento | 3,13% |
oltre l'anno dalla scadenza del termine di pagamento | 3,57% |
Per beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, il contribuente deve versare contestualmente la tassa dovuta (o la differenza della tassa, se parziale), la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,50% annuo dal 1° gennaio 2024, del 2% annuo dal 1° gennaio 2025 e del 1,60% annuo dal 1° gennaio 2026.
Se il contribuente non rispetta tutte queste indicazioni il ravvedimento non è valido. La Regione Emilia-Romagna, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella misura intera pari al 25% della tassa, o della parte di tassa non versata, tenendo conto di quanto già pagato.
Il pagamento del dovuto (tassa, sanzione ed interessi) deve essere effettuato con versamento sul conto corrente postale 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse concessioni regionali e altri tributi – viale Aldo Moro 52 – 40127 Bologna.
Nella causale occorre indicare obbligatoriamente la tipologia di tassa di concessione per la quale si effettua il versamento ed ogni altro estremo ritenuto utile.
