Sanzione

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 31 a 38 prevede una sanzione amministrativa nei seguenti casi:

A) Discariche autorizzate:

  • gestore che presenta dichiarazione infedele: sanzione da 103 a 516 euro;
  • gestore che non presenta la dichiarazione: sanzione da 103 a 516 euro;
  • gestore che ha omesso di registrare o registrato infedelmente delle operazioni di conferimento in discarica: sanzione dal 200 al 400% del tributo relativo all'operazione;
  • gestore che versa il tributo dopo la scadenza: viene applicata la sanzione amministrativa pari al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia l’1% il primo giorno, il 2% il secondo giorno, il 3% il terzo giorno … fino ad arrivare a pagare il 15% il quindicesimo giorno).

B) Discarica abusiva, abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti:

  • Chiunque abbandona, scarica, deposita in modo incontrollato rifiuti: è tenuto a pagare una sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo oltre al tributo medesimo.
  • Chiunque esercita l'attività di discarica abusiva è tenuto a:
    • pagare una sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo oltre al tributo medesimo;
    • pagare una sanzione dal 200 al 400% del tributo relativo al conferimento per l'omissione o la registrazione infedele delle operazioni di conferimento in discarica;
    • pagare una sanzione da 103 a 516 euro per l'omessa o infedele dichiarazione delle operazioni di conferimento.

L'utilizzatore a qualsiasi titolo della discarica o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento degli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge n. 549 del 1995, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti Organi della Provincia prima della constatazione della violazione.

Ravvedimento

Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che l'Amministrazione abbia notificato un atto di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.
Al ravvedimento sono ammessi solo i gestori di discarica autorizzata.
Non può utilizzare l'istituto del ravvedimento chi esercita l'attività di discarica abusiva e chi abbandona, scarica, deposita in modo incontrollato rifiuti.

Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti:

  • Chi presenta la dichiarazione entro i novanta giorni successivi alla data prevista per la presentazione deve versare: 10,30 euro;
  • Chi paga il tributo entro i quattordici giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: il tributo più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione del 1,5% ridotta ulteriormente a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il primo giorno, lo 0,2% il secondo giorno, lo 0,3% il terzo giorno, lo 0,4% il quarto giorno…… fino ad arrivare a pagare il 1,4% il quattordicesimo giorno).
  • Chi paga il tributo tra il quindicesimo giorno ed entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: il tributo più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,5% del tributo.
  • Chi paga il tributo oltre i trenta giorni, ma entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: il tributo più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,67% del tributo;
  • Chi paga il tributo oltre i novanta giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: il tributo più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 3,75% del tributo.
  • Chi paga il tributo oltre l’anno, ma entro due anni dalla data di scadenza del termine di pagamento, deve pagare: il tributo, più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 4,29% del tributo.
  • Chi paga il tributo oltre due anni dalla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: il tributo più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 5% del tributo.
  • Chi ha pagato il tributo in misura insufficiente:
    A) se paga entro i quattordici giorni successivi alla data di scadenza deve pagare:
    la parte di tributo non versato più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione del 1,5% ridotta ulteriormente a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il primo giorno, lo 0,2% il secondo giorno, lo 0,3% il terzo giorno, lo 0,4% il quarto giorno…… fino ad arrivare a pagare il 1,4% il quattordicesimo giorno).
  • B) se paga tra il quindicesimo giorno ed entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di tributo non versato più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,5% del tributo non versato.
  • C) se paga oltre i trenta giorni, ma entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare la parte di tributo non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di tributo non pagata più la sanzione ridotta al 1,67% del tributo non versato.
  • D) se paga oltre i novanta giorni, ma entro l’anno dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di tributo non versato più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 3,75% del tributo non versato.
  • E) se paga oltre l’anno, ma entro due anni dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di tributo non versato più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 4,29% del tributo non versato.
  • F) se paga oltre due anni dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di tributo non versato più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 5% del tributo non versato.

Per il corretto calcolo degli interessi legali dovuti, si tenga presente che:

  • dal 1° gennaio 2015 gli interessi legali sono fissati all'0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013)
  • dal 1° gennaio 2016 gli interessi legali sono fissati allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)
  • dal 1° gennaio 2017 gli interessi legali sono fissati allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016)
  • dal 1° gennaio 2018 gli interessi legali sono fissati allo 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017)
  • dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono fissati allo 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2018)
  • dal 1° gennaio 2020 gli interessi legali sono fissati allo 0,05 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019)
  • dal 1° gennaio 2021gli interessi legali sono fissati allo 0,01 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020)
  • dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali sono fissati all’1,25% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021)
  • dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali sono fissati al 5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022)
  • dal 1° gennaio 2024 gli interessi legali sono fissati al 2,50 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023).

Il pagamento deve essere effettuato con versamento sull’ IBAN IT 15 H 02008 02435 000003010203. Nella causale occorre indicare il nome della discarica o impianto di incenerimento, il motivo per cui si effettua il versamento ed ogni altro riferimento ritenuto utile.

Se il contribuente non rispetta tutte queste indicazioni il ravvedimento non è valido. La Regione, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella misura intera pari al 30% del tributo o della parte di tributo non versato, tenendo conto di quanto già pagato.