Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 l'ammontare dell'imposta del tributo speciale per il deposito in discarica è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:

  1. Euro 9,00 per ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti
  2. Euro 25,82 per ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi
  3. Euro 19,00 per ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi
  4. Euro 12,00 per ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1),2),3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi
  5. Euro 25,82 per ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti  non ricompresi ai punti 1),2),3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi

In base al comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 il tributo è ridotto al 20% per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili.

L’applicazione di tale riduzione è disciplinata dagli articoli 13, 13 bis e 13 ter della legge regionale n. 31/1996 e ss.mm., e dalle delibere regionali n. 2318/2005 e n. 509/2006.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili accedendo tramite il seguente link https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/temi/rifiuti/tributo-speciale/tributo-speciale alla pagina del Servizio competente in materia di rifiuti.