Rimborsi
l contribuente che si accorge di aver effettuato un pagamento non dovuto o eccessivo può presentare richiesta di rimborso utilizzando il modulo di domanda di rimborso (373.85 KB) tramite una delle seguenti modalità:
- presentandolo alle Delegazioni e agli Uffici territoriali dell'ACI sul territorio della Regione Emilia Romagna, riducendo in tal modo i tempi di definizione della pratica
- inviandolo tramite PEC all'Ufficio Tasse Automobilistiche ACI della Provincia di ultima residenza in Emilia-Romagna, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf), riducendo in tal modo i tempi di definizione della pratica.
Di seguito l’elenco degli indirizzi PEC:
Bologna – assistenzabollobologna@pec.aci.it
Modena – ufficioprovincialemodena@pec.aci.it
Ferrara – ufficioprovincialeferrara@pec.aci.it
Forlì-Cesena – ufficioprovincialeforli@pec.aci.it
Ravenna – ufficioprovincialeravenna@pec.aci.it
Rimini – ufficioprovincialerimini@pec.aci.it
Reggio Emilia – ufficioprovincialereggioemilia@pec.aci.it
Parma – ufficioprovincialeparma@pec.aci.it
Piacenza – ufficioprovincialepiacenza@pec.aci.it
- presentandolo online sul sito dell’ACI alla pagina Assistenza Tasse Automobilistiche - Regione Emilia-Romagna, riducendo in tal modo i tempi di definizione della pratica;
- inviandolo via posta elettronica direttamente alla Regione Emilia Romagna all’indirizzo settoretributi@regione.emilia-romagna.it;
- presentandolo agli sportelli della Regione Emilia-Romagna, siti in Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna, aperti dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13, temporaneamente chiusi.
Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge (decreto legge n. 30 dicembre 1982, n.953).
Si rimborsano solo somme superiori a euro 10,33 (legge regionale 11 dicembre 2000, n. 37).
Non è previsto il rimborso per i mesi di mancato godimento a seguito di demolizione, furto o altra formalità avvenuta dopo la scadenza del termine utile per il pagamento del bollo auto, previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 462/1998.
Pagamenti effettuati dopo il 1°gennaio 2019
Nel caso di pagamenti attribuiti a Regione diversa da quella di residenza del primo intestatario - La tassa automobilistica deve essere ripagata a favore della Regione corretta e deve essere presentata domanda di rimborso alla Regione che ha incassato, secondo le modalità e utilizzando la modulistica indicata per il rimborso dalla stessa Regione.
Pagamenti effettuati prima del 1°gennaio 2019:
Se è stato effettuato erroneamente il pagamento del bollo auto il contribuente deve utilizzare il modulo Richiesta di correzione tassa automobilistica (345.63 KB) che può essere presentato:
- alle Delegazioni e agli Uffici Provinciali dell'ACI sul territorio della Regione Emilia Romagna
- con invio online sul sito dell’ACI alla pagina Assistenza Tasse Automobilistiche - Regione Emilia-Romagna
- via posta elettronica direttamente alla Regione Emilia Romagna, che poi provvederà a inviarlo all’ACI, all’indirizzo settoretributi@regione.emilia-romagna.it
- agli sportelli della Regione Emilia-Romagna, siti in Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna, aperti dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13, temporaneamente chiusi.