Tributi regionali

Esenzioni per auto e moto storiche

Auto e moto storiche

Norme in vigore:

  • art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevede al comma 1 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad “uso professionale”;
  • art. 4 D.M. 17 dicembre 2009 che ha disciplinato il Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
  • art. 7, comma 2, legge regionale n. 15/2012, che dal 1° gennaio 2013, prevede l’esenzione per storicità per i veicoli e motoveicoli, non adibiti ad uso professionale, tra i 20 e i 29 anni in possesso del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” rilasciato da uno dei seguenti Registri: Automotoclub storico italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana (Fmi) ;
  • comma 1-bis dell’art. 63 della L. 342/200, introdotto dall’articolo 1, comma 1048 della legge n. 145/2018, che ha previsto dal 1° gennaio 2019 la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico tra i 20 e i 29 anni;
  • la Risoluzione n. 1/DF del MEF ha chiarito che l’art. 1 comma 1048 L 145/2018 si applica a tutti gli autoveicoli e i motoveicoli dai 20 ai 29 anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei Registri Automotoclub storico italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana (Fmi), in possesso del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” che deve essere annotato sulla carta di circolazione e che tali requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per il pagamento.
  • la sentenza della Corte Costituzionale 122/2019 ha disposto che le Regioni possono disciplinare in autonomia la materia della tassa automobilistica (bollo auto) rispettando il solo limite fissato dallo Stato di non aumentare la pressione fiscale.

 

Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il 30° anno dalla loro costruzione (art. 7, comma 1, legge regionale n. 15/2012).

Se il veicolo risulta intestato a società o a una ditta individuale, rientra per definizione nell’assetto societario e nei cespiti aziendali, ne è quindi implicito un uso professionale. Vi è inoltre “uso professionale” quando un veicolo è intestato ad un soggetto privato ed abbia sulla carta di circolazione l’annotazione che il mezzo è adibito ad esempio ad uso pubblico di piazza o ad altri usi particolari che identificano un’attività economica.

I veicoli che risultino esenti dal pagamento della tassa automobilistica, in caso di circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua, per l’importo di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli.

La tassa di circolazione forfettaria dovuta per i veicoli storici deve essere versata esclusivamente tramite il sistema pagoPA, come previsto per la tassa automobilistica, tramite una qualsiasi delle possibili modalità di pagamento che è possibile reperire sul sito della Regione Emilia-Romagna al link http://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/bollo-auto/quanto-come-e-quando-si-paga.

 

Autoveicoli e motoveicoli dai 20 ai 29 anni

Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, è previsto l’obbligo dell’annotazione del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” (disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009) sulla Carta di circolazione per tutti veicoli storici dai venti ai ventinove anni. 

Veicoli e motoveicoli non adibiti ad uso professionale

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli classificati “di interesse storico collezionistico”, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale n.15/2012, se in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica purché annotato sulla carta di circolazione come previsto dalla L. 145/2018.

I veicoli che risultino esenti dal pagamento della tassa automobilistica, in caso di circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua, per l’importo di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33 per i motoveicoli.

La tassa di circolazione dovuta per i veicoli storici deve essere versata esclusivamente tramite il sistema pagoPA, come previsto per la normale tassa automobilistica, tramite una qualsiasi delle possibili modalità che è possibile reperire sul sito della Regione Emilia-Romagna al link http://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/bollo-auto/quanto-come-e-quando-si-paga.

Veicoli e motoveicoli adibiti ad uso professionale

E’ prevista una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli classificati “di interesse storico collezionistico”, di anzianità tra i venti e i ventinove anni adibiti ad uso professionale, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 63 della L. 342/2000 (introdotto dall’articolo 1, comma 1048 della legge n. 145/2018), se in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica annotato sulla carta di circolazione, come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF. Il diritto al riconoscimento della riduzione viene meno a far data dal compimento del 30° anno di anzianità.

Se il veicolo risulta intestato a una società o a una ditta individuale rientra per definizione nell’assetto societario e nei cespiti aziendali, ne è quindi implicito un uso professionale. Vi è inoltre “uso professionale” quando un veicolo è intestato ad un soggetto privato ed abbia sulla carta di circolazione l’annotazione che il mezzo è adibito ad esempio ad uso pubblico di piazza o ad altri usi particolari che identificano un’attività economica.

 

Come fare per ottenere il beneficio fiscale

I contribuenti interessati, una volta in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica, devono far aggiornare la Carta di Circolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile e, infine, per l’aggiornamento della posizione fiscale presentarsi con l’originale della Carta di Circolazione o presso l’Ufficio Tasse automobilistiche ACI di competenza, senza costi aggiuntivi, o presso una Delegazione ACI o presso un’Agenzia di pratiche automobilistiche convenzionata ACI, dove potrebbero essere richieste eventuali commissioni.

È infine possibile inviare la documentazione di cui sopra anche tramite PEC all'Ufficio Tasse Automobilistiche ACI di competenza; di seguito l’elenco degli indirizzi PEC:

Bolognaassistenzabollobologna@pec.aci.it

Modenaufficioprovincialemodena@pec.aci.it

Ferraraufficioprovincialeferrara@pec.aci.it

Forlì-Cesenaufficioprovincialeforli@pec.aci.it

Ravennaufficioprovincialeravenna@pec.aci.it

Riminiufficioprovincialerimini@pec.aci.it

Reggio Emiliaufficioprovincialereggioemilia@pec.aci.it

Parmaufficioprovincialeparma@pec.aci.it

Piacenzaufficioprovincialepiacenza@pec.aci.it

 

Tracciato (pdf, 137.9 KB) per la fornitura alla Regione Emilia-Romagna dei dati dei veicoli storici di anzianità tra i venti e i trenta anni, da parte dei Registri dei veicoli storici Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi.

 

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ultima modifica 2024-02-28T10:16:26+02:00
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