Esenzioni
Sono esenti dall’applicazione dell’IRESA:
- aeromobili di Stato e quelli ad esso equiparati;
- aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all’art. 789 del codice della navigazione;
- aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero Club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
- aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permessi di volo
- aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;
- aeromobili storici (immatricolati da oltre 40 anni);
- aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio e adibiti a tale attività;
- aeromobili con peso massimo al decollo non superiore a KG. 4.500;
- aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica;
- aeromobili ad ala rotante (elicotteri)