Sanzione per mancato, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica (“bollo auto”).

Per mancato, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica (“bollo auto”).

Viene applicata la sanzione amministrativa pari al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione al 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia l’1% il primo giorno, il 2% il secondo giorno, il 3% il terzo giorno … fino ad arrivare a pagare il 15% il quindicesimo giorno).

Qualora l’amministrazione abbia accertato l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del bollo auto, colui che risulta aver commesso la violazione riceverà al proprio indirizzo, come risultante dai pubblici registri, una comunicazione che gli consentirà di verificare e sanare la posizione fiscale.

Sanzione per omessa annotazione al Pra della proprietà del veicolo, della radiazione o della perdita di possesso.

La Regione contesta la violazione con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e applica la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l’anno d’imposta a cui si riferisce la contestazione, senza applicazione di definizione agevolata.

Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, con sanzioni ed interessi, resta dovuta la sanzione amministrativa del 30% applicata per la prima annualità contestata, senza applicazione di definizione agevolata.

Ravvedimento

Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Per consentire ai contribuenti la piena e completa conoscenza dell’avvio delle attività amministrative di controllo e di recupero della tassa automobilistica, la Regione pubblica sul  Bollettino Ufficiale  Telematico – BURERT gli atti dirigenziali con cui si dà atto che sono stati avviati i controlli per determinati periodi tributari. Dalla data della pubblicazione, sarà inibito il pagamento presso i canali ordinari e le richieste di informazioni sulla posizione fiscale del veicolo dovranno essere rivolte agli Uffici regionali. Della pubblicazione viene data notizia alla pagina https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali

Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti:

  • Chi paga il bollo auto entro il quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza deve pagare: il bollo auto + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione del 1,5% ridotta ulteriormente a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il 1° giorno, lo 0,2% il 2° giorno, lo 0,3% il 3° giorno, lo 0,4% il 4° giorno... fino ad arrivare a pagare l’1,4% il quattordicesimo giorno).
  • Chi paga il bollo auto dal quindicesimo giorno ma entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve pagare: il bollo auto + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 1,50% del bollo auto;
  • Chi paga il bollo auto oltre i trenta giorni, ma entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza deve pagare: il bollo auto + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 1,67% del bollo auto.
  • Chi paga il bollo auto oltre i novanta giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza deve pagare: il bollo auto + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 3,75% del bollo auto.
  • Chi paga il bollo auto oltre l’anno dalla data di scadenza, ma entro due anni da tale data, deve pagare: il bollo auto + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 4,29% del bollo auto.
  • Chi paga il bollo auto oltre due anni dalla data di scadenza, deve pagare: il bollo auto + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 5% del bollo auto.

Chi ha pagato il bollo auto in misura insufficiente:

  • A) deve pagare entro il quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza: la parte di bollo auto non versata + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di bollo auto non pagata + la sanzione sull’importo non versato nei termini del 1,5% ridotta ulteriormente a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il 1° giorno, lo 0,2% il 2° giorno, lo 0,3% il 3° giorno, lo 0,4% il 4° giorno… fino ad arrivare a pagare l’1,4% il quattordicesimo giorno).
  • B) deve pagare dal quindicesimo giorno ma entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza: la parte di bollo auto non versata + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di bollo auto non pagata + la sanzione ridotta al 1,50% sulla parte di bollo auto non pagata.
  • C) deve pagare dopo i trenta giorni ma entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza: la parte di bollo auto non versato + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 1,67% sulla parte di bollo auto non pagata.
  • D) deve pagare oltre i novanta giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza: la parte di bollo auto non versato + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di bollo auto non pagata + la sanzione ridotta al 3,75% sulla parte di bollo auto non pagata.
  • E) deve pagare oltre l’anno dalla data di scadenza, ma entro due anni da tale data: la parte di bollo auto non versato + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di bollo auto non pagata + la sanzione ridotta al 4,29% sulla parte di bollo auto non pagata.
  • F) deve pagare oltre due anni dalla data di scadenza: la parte di bollo auto non versato + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di bollo auto non pagata + la sanzione ridotta al 5% sulla parte di bollo auto non pagata.

Schema riassuntivo delle sanzioni ridotte in caso di Ravvedimento operoso per pagamenti omessi, tardivi o insufficienti

Termine per la regolarizzazione

Sanzione ridotta

entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento

0,1% per ogni giorno di ritardo

dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento

                  1,50%

dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento

                  1,67%

dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento

                   3,75%

da 1 anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento

                  4,29%

oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento

                  5%


Per il corretto calcolo degli interessi legali dovuti, si tenga presente che:

  • dal 1° gennaio 2015 gli interessi legali sono fissati allo 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014);
  • dal 1° gennaio 2016 gli interessi legali sono fissati allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015);
  • dal 1° gennaio 2017 gli interessi legali sono fissati allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016);
  • dal 1° gennaio 2018 gli interessi legali sono fissati allo 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017);
  • dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono fissati allo 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2018);
  • dal 1° gennaio 2020 gli interessi legali sono fissati allo 0,05 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019);
  • dal 1° gennaio 2021 gli interessi legali sono fissati allo 0,01 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020);
  • dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali sono fissati all’1,25% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021);
  • dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali sono fissati al 5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022).
  • dal 1° gennaio 2024 gli interessi legali sono fissati al 2,50 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023);
  • dal 1° gennaio 2025 gli interessi legali sono fissati al 2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 dicembre 2024).

Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni Aci, le Tabaccherie, le Agenzie di pratiche auto oppure presso gli Uffici postali.

Se il contribuente non corrisponde l’importo in misura corretta, con contestuale conteggio di sanzioni ed interessi calcolati alla data di pagamento, il ravvedimento non è valido. La Regione, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella misura intera pari al 30% della tassa o della parte di tassa non versata, tenendo conto di quanto già pagato.