Sanzione e ravvedimento
Fino al 31 agosto 2024, per l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica (“bollo auto”) è applicata la sanzione amministrativa pari al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal D.lgs. n. 158/15 (Articolo 13 con efficacia fino al 31 Agosto 2024 (PDF - 5.8 KB)). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione al 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15° per ciascun giorno di ritardo (ossia l’1% il primo giorno, il 2% il secondo giorno, il 3% il terzo giorno e così via fino ad arrivare a pagare il 15% il quindicesimo giorno).
giorno 1 | giorno 2 | giorno 3 | giorno 4 | giorno 5 | giorno 6 | giorno 7 | giorno 8 | giorno 9 | giorno 10 | giorno 11 | giorno 12 | giorno 13 | giorno 14 | giorno 15 |
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1,oo% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 7,00% | 8,00% | 9,00% | 10,00% | 11,00% | 12,00% | 13,00% | 14,00% | 15,00% |
Dal 1° settembre 2024, per l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica (“bollo auto”) è applicata la sanzione amministrativa pari al 25% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal Decreto legislativo n. 87/24 (Articolo 13 con efficacia dal 1 settembre 2024) (PDF - 6.6 KB). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 12,50%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione al 12,50% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15° per ciascun giorno di ritardo come segue:
1 giorno | 2 giorno | 3 giorno | 4 giorno | 5 giorno | 6 giorno | 7 giorno | 8 gioro | 9 giorno | 10 giorno | 11 giorno | 12 giorno | 13 giorno | 14 giorno | 15 giorno |
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0'83 | 1,67 | 2,5% | 3,33% | 4,17% | 5,00% | 5,83% | 6,67% | 7,50% | 8,33% | 9,17% | 10,00% | 10,83% | 11,67% | 12,50% |
Per consentire ai contribuenti la piena e completa conoscenza dell’avvio delle attività amministrative di controllo e di recupero della tassa automobilistica, la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale Telematico – BURERT gli atti dirigenziali con cui si dà atto che sono stati avviati i controlli per determinati periodi tributari. Dalla data della pubblicazione, sarà inibito il pagamento presso i canali ordinari e le richieste di informazioni sulla posizione fiscale del veicolo dovranno essere rivolte agli Uffici regionali. Della pubblicazione viene data notizia alla pagina https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali.
Ravvedimento
Il contribuente che regolarizza la posizione fiscale entro le scadenze indicate nello schema sottostante gode del beneficio della sanzione ridotta per “ravvedimento operoso”. Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Schema riassuntivo delle sanzioni ridotte in caso di Ravvedimento operoso per pagamenti omessi, tardivi o insufficienti con scadenza del termine di pagamento dopo il 1° settembre 2024:
Termine per la regolarizzazione | Sanzione ridotta |
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entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento | 0,08% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento | 1,25% |
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento | 1,39% |
dal 91° giorno fino a 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento | 3,13% |
oltre l'anno dalla scadenza del termine di pagamento | 3,57% |
Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale pari a: 1,25% annuo dal 1° gennaio 2022, 5,00% annuo dal 1° gennaio 2023, 2,50% annuo dal 1° gennaio 2024 e 2% annuo dall’1.1.2025.
L’amministrazione regionale informa il contribuente della possibilità di ravvedersi inviando un avviso di pagamento che gli consente di verificare e sanare la posizione fiscale. Si ricorda che il pagamento deve essere eseguito utilizzando obbligatoriamente il CODICE UNIVOCO DI VERSAMENTO-IUV oppure il NUMERO AVVISO indicato sull’avviso di pagamento. In tal caso il calcolo della tassa+sanzione ridotta+interessi legali viene effettuato automaticamente dal sistema PagoPA.
Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni Aci, le Tabaccherie, le Agenzie di pratiche auto oppure presso gli Uffici postali.