La tassa automobilistica (detta “bollo auto”) è una tassa di possesso che è dovuta dai proprietari dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

A partire dal 1° gennaio 2020, in caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento della tassa coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori.

In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La stessa presunzione si applica in caso di omessa trascrizione al Pra dell’atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.

La tassa automobilistica deve essere pagata a favore della Regione in cui risiede il proprietario del veicolo entro l’ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario, in un’unica soluzione per periodi fissi annuali, come prevede il decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”.

L’iscrizione del fermo del veicolo al Pra, disposto dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sospende l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica in quanto misura cautelare posta a garanzia del credito delle pubbliche Amministrazioni.

Per i rimorchi, per i ciclomotori e per i rimanenti veicoli per i quali la proprietà non deve essere annotata al Pra la tassa automobilistica è una tassa di circolazione dovuta per l’intera annualità, decorrente il 1° gennaio, da colui che ne è proprietario, o usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio, o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, che utilizzi il mezzo su strade pubbliche aperte al traffico.

Quando non si è tenuti al pagamento.
L'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica in caso di perdita di possesso del veicolo per forza maggiore (es. incendio, terremoto, frana ecc. ) o per fatto di terzo (es.: consegna a demolitore autorizzato, furto) o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, dal periodo tributario in corso a quello in cui vi è l’annotazione al Pra, qualora tale annotazione sia eseguita entro il mese successivo alla scadenza del bollo auto precedente.

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