Quanto, come e quando si paga
Quanto si paga
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 68/2011 stabilisce che ciascuna Regione a statuto ordinario può aumentare o diminuire l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) fissata dallo Stato (attualmente pari a 1,23%).
Sempre secondo quanto disposto dal predetto articolo 6, a decorrere dall’anno 2015 la maggiorazione regionale non può essere superiore a 2,1 punti percentuali e le aliquote all’addizionale regionale devono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
A seguito della riformulazione dell’articolo 11, comma 1, del TUIR, effettuata dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito imponibile, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato le aliquote dell’addizionale regionale di propria pertinenza.
Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2022, n. 3, a decorrere dall’anno di imposta 2022, le aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono stabilite in ragione degli scaglioni di reddito imponibile definiti dall’articolo 11, comma 1, del TUIR, come riformulato dalla legge di bilancio per l’anno 2022, come segue:
Contribuenti con reddito, ai fini dell’addizionale | Aliquota di base statale | Incremento regionale |
Aliquota complessiva | |
Da | Fino a | |||
0 | 15.000,00 | 1,23% | 0,10% | 1,33% |
15.000,00 | 28.000,00 | 1,23% | 0,70% | 1,93% |
28.000,00 | 50.000,00 | 1,23% | 0,80% | 2,03% |
Oltre 50.000,00 | 1,23% | 1,04% | 2,27% |
Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2022, la legge regionale che adegua l’addizionale IRPEF per l’anno di imposta 2022 è stata adottata entro il termine del 31 marzo 2022 e entro lo stesso termine pubblicata nel bollettino ufficiale regionale, in deroga al termine ordinariamente previsto del 31 dicembre dell’anno precedente cui l’addizionale si riferisce (BURERT n. 75 del 24 marzo 2022), ed il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF deve avvenire entro il 13 maggio 2022, anch’esso in deroga al termine ordinario del 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce.
Dal 2015 al 2021: a decorrere dall’anno 2015, l’articolo 6 del D.lgs. n. 68/11 prevede la differenziazione delle aliquote dell’addizionale regionale esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; l’aliquota di base statale rimane invariata a 1,23 punti percentuali, come fissata dall’articolo 28 del decreto-legge n. 201/11. Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2006, come modificato dall’articolo 34 della legge regionale n. 17/2014, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito vigenti fino al 2021. Le aliquote dell’addizionale regionale all'IRPEF, a decorrere dall’anno 2015 fino al 2021, sono le seguenti:
Contribuenti con reddito, ai fini dell’addizionale | Aliquota di base statale | Incremento regionale |
Aliquota complessiva | |
Da | Fino a | |||
0 | 15.000,00 | 1,23% | 0,10% | 1,33% |
15.001,00 | 28.000,00 | 1,23% | 0,70% | 1,93% |
28.001,00 | 55.000,00 | 1,23% | 0,80% | 2,03% |
55.001,00 | 75.000,00 | 1,23% | 1,00% | 2,23% |
Oltre 75.000 | 1,23% | 1,10% | 2,33% |
Dal 2011 al 2014: l'aliquota di base statale è stata modificata, a decorrere dal 2011, dall’articolo 28 del decreto-legge 201/2011, portandola al 1,23%. Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2006, confermate dagli articoli 48 e 49 della legge regionale n. 21/2011 le aliquote dell’addizionale regionale all'Irpef a decorrere dall’anno 2011 fino al 2014 sono le seguenti:
Contribuenti con reddito, ai fini dell’addizionale | Aliquota di base statale | Incremento regionale |
Aliquota complessiva
| |
Da | Fino a | |||
0 | 15.000,00 | 1,23% | 0,2% | 1,43% |
15.001,00 | 20.000,00 | 1,23% | 0,3% | 1,53% |
20.001,00 | 25.000,00 | 1,23% | 0,4% | 1,63% |
25.001,00 |
| 1,23% | 0,5% | 1,73% |
Individuata la fascia di reddito di appartenenza l’aliquota si applica sull’intero reddito imponibile e non per scaglioni come l’Irpef. (es: imponibile di 22.000 euro dovrà pagare l’1,63% sull’intero reddito).
Dal 2007 e fino all’anno 2010, prima dell’aumento dell’aliquota di base stabilita dallo Stato, le aliquote per la Regione Emilia-Romagna erano le seguenti:
Contribuenti con reddito, ai fini dell’addizionale | Aliquota di base statale | Incremento regionale |
Aliquota complessiva | |
Da | Fino a | |||
0 | 15.000,00 | 0,9% | 0,2% | 1,1% |
15.001,00 | 20.000,00 | 0,9% | 0,3% | 1,2% |
20.001,00 | 25.000,00 | 0,9% | 0,4% | 1,3% |
25.001,00 | 0,9% | 0,5% | 1,4% |
Come e quando si paga
Per i redditi da lavoro dipendente o assimilato, l'addizionale regionale è calcolata e versata direttamente dai sostituti d'imposta. A partire dall'anno d'imposta 2000 l'importo è trattenuto in rate mensili, in numero massimo di 11. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo è trattenuto in un'unica soluzione.
Il versamento dell'addizionale da parte dei sostituti d'imposta deve essere effettuato entro la scadenza per il pagamento delle trattenute Irpef utilizzando il modello F24, in banca, alla posta o presso gli sportelli degli agenti della riscossione o via internet tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da utilizzare sono:
3802 addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - sostituti d'imposta;
3803 addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale.
Il codice regione dell'Emilia-Romagna è 06.
Per ulteriori informazioni sul modello F24 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate.
Vi sono disposizioni particolari per i sostituti d'imposta del settore pubblico. In questo caso i versamenti dell'addizionale regionale devono essere effettuati con le seguenti modalità:
- per gli Enti rientrati nel sistema di Tesoreria Unica mediante modello F24 EP col codice 381E. Per informazioni sul modello F24 EP si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli altri Enti e Amministrazioni pubbliche: per effetto di quanto previsto dall’articolo 4-quater, comma 3, del decreto legge n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019 (a modifica dell’articolo 1 del decreto ministeriale n. 421/98), viene eliminato il riferimento ai bollettini di conto corrente postale ed introdotta la modalità di versamento dell’Addizionale regionale all’IRPEF mediante modello F24, indicando il codice tributo 3802, denominato “Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta”.
- Si precisa che tale modalità è consentita limitatamente a quei casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”
Il codice fiscale della Regione Emilia-Romagna è 80062590379.
I contribuenti che hanno redditi diversi da quelli da lavoro dipendente versano direttamente l'addizionale regionale utilizzando il mod. F24, entro i termini previsti per il versamento Irpef. Il codice tributo da utilizzare è: 3801. Non sono previsti acconti.
L'addizionale risultante dalla dichiarazione non deve essere versata né compensata se non supera i 12 euro.