Esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per determinate categorie di veicoli destinati ad un servizio o uso specifico.

Aggiornate dall’anno 2022 le procedure per la presentazione delle istanze di esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica regionale previste dall’art 17, lettere d) oppure f) del D.P.R. 39/1953 per gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi e per gli autoveicoli destinati esclusivamente da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 le richieste di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, riservate ad alcune categorie di veicoli tassativamente previste dall’articolo 17, lettere d) ed f) del D.P.R. n. 39/1953 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-02-05;39), dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna e presentate presso gli uffici territoriali ACI, senza costi aggiuntivi, oppure presso le Agenzie di pratiche auto, dove potrebbero essere richieste eventuali commissioni.

 

La domanda di esenzione deve essere presentata dal legale rappresentate dell’Ente o dell’Associazione intestataria del veicolo su apposita modulistica scaricabile (pdf417.35 KB) dal sito della Regione Emilia-Romagna, compilando un’istanza per ogni veicolo per il quale si chiede l’esenzione.

 

Ricordiamo infine che è cura del rappresentante legale del soggetto che ha richiesto l’esenzione segnalare tempestivamente all’Ufficio Tributi della Regione Emilia Romagna (settoretributi@regione.emilia-romagna.it) ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all’esenzione.

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ultima modifica 2022-06-20T15:20:35+02:00
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