Emergenza energetica: rinviato il pagamento del bollo auto

Il pagamento è stato rimandato per risparmiare ulteriori difficoltà ai cittadini e alle imprese della nostra Regione, già pesantemente colpiti dall’innalzamento dei costi dell’energia, delle materie prime e del correlato rincaro delle utenze domestiche.

La delibera n. 506 del 4 aprile 2022 (pdf250.44 KB) approvata dalla Giunta regionale concede la possibilità al contribuente di pagare fino al 1° agosto 2022, senza sanzioni e interessi, la tassa automobilistica il cui termine di pagamento è fissato dall’articolo 1 del D.M. n. 462/1998, rispettivamente, al 31 maggio 2022 e al 30 giugno 2022.

I pagamenti dovuti nel periodo di sospensione sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti fino al 1° agosto 2022, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2022.

 

Più in dettaglio, la deliberazione n. 506 del 4 aprile 2022 prevede:

  • di sospendere il termine di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio 2022 e del 30 giugno 2022, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. n. 462/1998;
  • che i pagamenti sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti fino al 1° agosto 2022, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2022;
  • che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
  • che la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta, che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza del 31 maggio 2022 e del 30 giugno 2022;
  • in caso di mancato pagamento entro il 1° agosto 2022 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo all’ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
  • che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

Non rientrano nella sospensione dei termini, e pertanto le tasse automobilistiche devono essere corrisposte con le modalità e nei termini indicati agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 462/1998, i casi seguenti:

  • le nuove immatricolazioni effettuate nei periodi dal 22 marzo al 20 aprile 2022, dal 21 aprile al 21 maggio 2022 e dal 22 maggio al 20 giugno 2022 per le quali, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 462/1998, il pagamento deve essere fatto rispettivamente entro il 2 maggio 2022, entro il 31 maggio 2022 ed entro il 30 giugno 2022;
  • i rientri da esenzione o da interruzione dell’obbligo di pagamento, previsti dall’art. 3 del D.M. n. 462/1998 (ad esempio annotazione del rientro in possesso a seguito di furto o per acquisto da concessionaria e in ogni altro caso di riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo), effettuati nei periodi dal 22 marzo al 20 aprile 2022, dal 21 aprile al 21 maggio 2022 e dal 22 maggio al 20 giugno 2022 per i quali il pagamento deve essere fatto rispettivamente entro il 2 maggio 2022, entro il 31 maggio 2022 ed entro il 30 giugno 2022.

 

La sospensione del termine di pagamento non si applica, inoltre, alle targhe prova e alle tasse di circolazione.

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ultima modifica 2022-06-20T15:12:37+02:00
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