Emergenza sanitaria Covid-19: Rinviato al 31 luglio 2021 il pagamento del bollo auto

Il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza ad aprile 2021 e a maggio 2021, è prorogato al 31 luglio 2021, senza aggravio di costi. I pagamenti sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 2 agosto 2021, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2021.

La deliberazione n. 317 del 08/03/2021 (pdf250.58 KB) approvata dalla Giunta regionale prevede la possibilità di pagare entro il 2 agosto 2021, senza sanzioni e interessi, la tassa auto che scade ad aprile 2021 e a maggio 2021 e il cui termine di pagamento è fissato dall’art 1 del DM 462/1998, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

I pagamenti dovuti nel periodo di sospensione sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 2 agosto 2021, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2021.

Si precisa che la precedente deliberazione n. 1820 del 7/12/2020 (pdf252.02 KB), prevede invece la possibilità di pagare entro il 31 marzo 2021, senza sanzioni e interessi, la tassa auto che scade a dicembre 2020 e a gennaio 2021 e il cui termine di pagamento è fissato rispettivamente, al 31 gennaio 2021 e al 28 febbraio 2021. Le informazioni e il testo dell’atto deliberativo sono disponibili alla seguente pagina web:

https://finanze.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/emergenza-sanitaria-covid-19-rinvio-bollo

 

Il pagamento è stato procrastinato per risparmiare ulteriori difficoltà ai cittadini e alle imprese della Regione che stanno già subendo pesanti ripercussioni a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

La deliberazione n 317/2021 prevede in particolare:

  • di sospendere sino alla data del 31 luglio 2021, il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1° aprile 2021 al 31 maggio 2021, con termine ultimo di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio 2021 e del 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
  • che i pagamenti sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il entro il 2 agosto 2021, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2021;
  • che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
  • che la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta, che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza del 31 maggio 2021 e del 30 giugno 2021 prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
  • in caso di mancato pagamento entro il 2 agosto 2021 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo all’ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
  • che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

Non rientrano nella sospensione dei termini, e pertanto le tasse automobilistiche devono essere corrisposte con le modalità e nei termini indicati agli artt. 2 e 3 del DM 462/1998, i casi seguenti:

  • le nuove immatricolazioni,  previste dall’art. 2 del D.M. 462/1998;
  • i rientri da esenzione o da interruzione dell’obbligo di pagamento, previsti dall’art. 3 del D.M. 462/1998 (ad esempio annotazione del rientro in possesso a seguito di furto o per acquisto da concessionaria e in ogni altro caso di riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo).

La sospensione del termine di pagamento non si applica, inoltre, alle targhe prova e alle tasse di circolazione.

 

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ultima modifica 2021-03-11T14:01:46+02:00
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