Emergenza sanitaria Covid-19

È prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle cartelle di pagamento

Nel decreto legge n. 129/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” e in vigore dal 21 ottobre, è prevista la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione dei termini relativi ai versamenti di quanto dovuto sulla base delle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione.

La sospensione è prevista dall'articolo 68 del decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) che al comma 1 disciplina i carichi affidati all'Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 31dicembre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

Il decreto legge n.129/2020 non ha modificato le norme relative alla c.d. “Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio”, per le quali resta confermato il termine del 10 dicembre 2020, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019.

Mentre, per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal decreto legge n. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Il decreto legge n. 129/2020, oltre a disporre la proroga al 31 dicembre prevede l'introduzione del nuovo comma 4-bis nell'articolo 68 del decreto legge n. 18/2020, che stabilisce alcuni differimenti dei termini di decadenza e prescrizione:

  • proroga dei termini di prescrizione e decadenza pari al periodo di sospensione (299 giorni);
  • una proroga di due anni per gli atti in decadenza nell'anno in cui è disposta la sospensione e l’obbligo per l'Agente della riscossione di non procedere alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Per maggiori informazioni sulla proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione si rimanda alla pagina dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/

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ultima modifica 2020-11-23T17:30:07+01:00
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