Esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per determinate categorie di veicoli destinati ad un servizio o uso specifico.
Aggiornate dall’anno 2022 le procedure per la presentazione delle istanze di esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica regionale previste dall’art 17, lettere d) oppure f) del D.P.R. 39/1953 per gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi e per gli autoveicoli destinati esclusivamente da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza.