Tributi regionali

Sanzione e ravvedimento

Sanzione
L'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 23 agosto 1979, come modificato dalla legge regionale n. 24 del 13 agosto 1999, disciplina i casi in cui è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa:

  • Chi esercita un'attività senza l'autorizzazione: sanzione dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
  • Chi esercita l'attività senza aver pagato la tassa di concessione regionale: sanzione dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro;
  • Chi paga in ritardo la tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda faunistico-venatoria o per la costituzione di centro privato di produzione selvaggina (voce di tariffa 16 annessa al decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991): viene applicata la sanzione amministrativa pari al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

    Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia l’1% il primo giorno, il 2% il secondo giorno, il 3% il terzo giorno … fino ad arrivare a pagare il 15% il quindicesimo giorno).

  • Il pagamento della sanzione deve essere effettuato con versamento sul c.c.p. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse concessioni regionali e altri tributi - viale Aldo Moro 52 – 40127 Bologna.
    Nella causale occorre indicare obbligatoriamente la tipologia di tassa di concessione per la quale si effettua il versamento ed ogni altro estremo ritenuto utile.

Ravvedimento
Il ravvedimento, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento beneficiando di una riduzione della sanzione.
Al ravvedimento sono ammessi solo coloro che devono pagare la tassa entro una determinata scadenza, quali i titolari di concessioni di costituzione di azienda faunistico venatoria e i titolari di concessioni di costituzione di centro privato di produzione selvaggina.
Non possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento coloro che pagano la tassa solo in caso d'uso: ad esempio i cacciatori, i pescatori e chi ricerca e raccoglie tartufi.

Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti:

  • Chi paga la tassa entro il quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: la tassa più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione del 1,5% ridotta ulteriormente a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il primo giorno, lo 0,2% il secondo giorno, lo 0,3% il terzo giorno, lo 0,4% il quarto giorno…… fino ad arrivare a pagare il 1,4% il quattordicesimo giorno).
  • Chi paga la tassa tra il quindicesimo giorno ed entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: la tassa più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,5% della tassa;
  • Chi paga la tassa oltre i trenta giorni, ma entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: la tassa più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,67% della tassa;
  • Chi paga la tassa oltre i novanta giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la tassa più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 3,75% della tassa;
  • Chi ha pagato la tassa in misura insufficiente:
    A) se paga entro i quattordici giorni successivi alla data di scadenza dei termini di pagamento deve pagare: la parte di tassa non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione del 1,5% ridotta ulteriormente a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il primo giorno, lo 0,2% il secondo giorno, lo 0,3% il terzo giorno, lo 0,4% il quarto giorno…… fino ad arrivare a pagare il 1,4% il quattordicesimo giorno).
    B) se paga tra il quindicesimo giorno ed entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di tassa non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte della tassa non versata più la sanzione ridotta al 1,5% della tassa non versata.
    C) se paga oltre i trenta giorni, ma entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: parte di tassa non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di tassa non versata più la sanzione ridotta al 1,67% della tassa non versata;
    D) se paga oltre i novanta giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare la parte di tassa non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte della tassa non versata più la sanzione ridotta al 3,75% della tassa non versata;
  • E) se paga oltre l’anno dalla data di scadenza, ma entro due anni da tale data: la parte di tassa non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte della tassa non versata più la sanzione ridotta al 4,29% sulla parte di tassa non versata.
  • F) se paga oltre i due anni dalla data di scadenza: la parte di tassa non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di tassa non versata + la sanzione ridotta al 5% sulla parte di tassa non versata.

Per il corretto calcolo degli interessi legali dovuti, si tenga presente che:

  • dal 1° gennaio 2015 gli interessi legali sono fissati all'0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013);
  • dal 1° gennaio 2016 gli interessi legali sono fissati allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015);
  • dal 1° gennaio 2017 gli interessi legali sono fissati allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016);
  • dal 1° gennaio 2018 gli interessi legali sono fissati allo 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017);
  • dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono fissati allo 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2018);
  • dal 1° gennaio 2020 gli interessi legali sono fissati allo 0,05 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019);
  • dal 1° gennaio 2021gli interessi legali sono fissati allo 0,01 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020);
  • dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali sono fissati all’1,25% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021);
  • dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali sono fissati al 5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022).
  • dal 1° gennaio 2024 gli interessi legali sono fissati al 2,50 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023).

Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c.c.p. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse concessioni regionali e altri tributi - viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna. Nella causale occorre indicare obbligatoriamente la tipologia di tassa di concessione per la quale si effettua il versamento, l'anno di riferimento ed ogni altro estremo ritenuto utile.
Se il contribuente non rispetta tutte queste indicazioni il ravvedimento non è valido. La Regione, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella misura intera pari al 30% della tassa, o della parte di tassa non versata, tenendo conto di quanto già pagato.

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ultima modifica 2023-12-13T12:25:16+02:00
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