Tributi regionali

Sanzione e ravvedimento

Sanzione

E' prevista una sanzione amministrativa (decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504, articoli 3 e 50 e decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, articolo 13) in caso di:

  • omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale: sanzione da 500 a 3.000 euro;
  • omesso o insufficiente versamento del rateo di acconto mensile o del versamento a conguaglio: viene applicata la sanzione amministrativa pari al 30%;
  • ritardo nel pagamento dell'addizionale: viene applicata la sanzione amministrativa pari al 30% sull’importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione al 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia l’1% il primo giorno, il 2% il secondo giorno, il 3% il terzo giorno … fino ad arrivare a pagare il 15% il quindicesimo giorno).

     Oltre alla sanzione si è tenuti a versare un'indennità di mora del 2%, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato entro cinque giorni dalla data di scadenza, oppure del 6% in tutti gli altri casi; sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

Ravvedimento

Il ravvedimento, previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, articolo 13, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento, beneficiando di una riduzione della sanzione.
Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti:
Chi presenta la dichiarazione entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza deve versare: 50,00 euro;
Chi paga l’addizionale entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: l’addizionale più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione del 1,5% ridotta ulteriormente di un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il primo giorno, lo 0,2% il secondo giorno, lo 0,3% il terzo giorno, lo 0,4% il quarto giorno…… fino ad arrivare a pagare il 1,4% il quattordicesimo giorno);
Chi paga l’addizionale tra il quindicesimo giorno ed entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: l’addizionale più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,5% dell’addizionale;
Chi paga l'addizionale oltre i trenta giorni, ma entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento deve pagare: l'addizionale più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,67% dell’addizionale;
Chi paga l'addizionale oltre i novanta giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: l'addizionale più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 3,75% dell’addizionale.

Chi paga l’addizionale oltre l’anno dalla data di scadenza, ma entro due anni dalla scadenza del termine di pagamento, deve pagare: l’addizionale + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 4,29% dell’addizionale.

Chi paga l’addizionale oltre due anni dalla data di scadenza, deve pagare: l’addizionale + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione ridotta al 5% dell’addizionale.

Chi ha pagato l'addizionale in misura insufficiente:
A) se paga entro i quattordici giorni successivi alla data di scadenza dei termini di pagamento deve pagare: la parte di addizionale non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione sull’importo non versato nei termini del 1,5% ridotta ulteriormente di un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (ossia lo 0,1% il primo giorno, lo 0,2% il secondo giorno, lo 0,3% il terzo giorno, lo 0,4% il quarto giorno…… fino ad arrivare a pagare il 1,4% il quattordicesimo giorno).
B) se paga tra il quindicesimo giorno ed entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di addizionale non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno più la sanzione ridotta al 1,5% dell’addizionale non versata.
C) se paga oltre i trenta giorni, ma entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di addizionale non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di addizionale non versata più la sanzione ridotta al 1,67% dell’addizionale non versata.
D) se paga oltre i novanta giorni, ma entro l’anno dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di addizionale non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di addizionale non versata più la sanzione ridotta al 3,75% dell’addizionale non versata.

E) se paga oltre l’anno, ma entro due anni dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di addizionale non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di addizionale non versata più la sanzione ridotta al 4,29% dell’addizionale non versata.

F) se paga oltre i due anni dalla data dalla scadenza del termine di pagamento deve pagare: la parte di addizionale non versata più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sulla parte di addizionale non versata più la sanzione ridotta al 5% dell’addizionale non versata.

Per il corretto calcolo degli interessi legali dovuti, si tenga presente che:

  • dal 1° gennaio 2015 gli interessi legali sono fissati allo 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014);
  • dal 1° gennaio 2016 gli interessi legali sono fissati allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015);
  • dal 1° gennaio 2017 gli interessi legali sono fissati allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016);
  • dal 1° gennaio 2018 gli interessi legali sono fissati allo 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017);
  • dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono fissati allo 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2018);
  • dal 1° gennaio 2020 gli interessi legali sono fissati allo 0,05 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019);
  • dal 1° gennaio 2021 gli interessi legali sono fissati allo 0,01 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020);
  • dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali sono fissati all’1,25% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021);
  • dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali sono fissati al 5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022).
  • dal 1° gennaio 2024 gli interessi legali sono fissati al 2,50 % annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023).

Il pagamento deve essere effettuato con versamento sull'IBAN IT 68 I 07601 02400 000000510404 intestato a Regione Emilia-Romagna - Addizionale regionale gas metano. Nella causale occorre indicare il mese e l'anno e la provincia al quale è riferito il rateo di acconto non versato o versato solo in parte.

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ultima modifica 2023-12-13T11:33:40+01:00
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