Tributi regionali

Quanto, come e quando si paga

Quanto
Le tariffe dell'Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale in vigore sono le seguenti:

- Usi industriali per utilizzatori fino a 1.200.000 mc annui euro 0,006249 per metro cubo
- Usi industriali per utilizzatori oltre 1.200.000 mc annui  euro 0,0051646 per metro cubo
- Usi civili fino a 120 mc annui  euro 0,022 per metro cubo
- Usi civili superiori a 120 mc e fino a 480 mc annui euro 0,0309874 per metro cubo
- Usi civili superiori a 480 mc e fino a 1.560 mc annui euro 0,0309874 per metro cubo
- Usi civili superiori a 1.560 mc annui euro 0,0309874 per metro cubo

Come si paga

A partire dal mese di giugno 2023 è attivo, il servizio di pagamento telematico tramite il circuito PagoPA.

Il versamento del tributo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

  • collegandosi al link https://arisgan.regione.emilia-romagna.it/PagamentiArisgan e seguendo le indicazioni ivi riportate(si precisa che per quanto riguarda il codice accisa è necessario scrivere il codice completo composto di 13 caratteri:IT00_________);
  • con bonifico a favore dell’IBAN IT 68 I 07601 02400 000000510404 intestato a Regione Emilia-Romagna - Addizionale imposta gas metano. Nella causale occorre indicare il mese, la provincia e il codice accisa cui si riferisce il pagamento. Nel caso venga eseguito un unico pagamento per tutte le province di operatività, oltre ad indicare nella causale il codice accisa ed il mese a cui si riferisce il pagamento, sarà necessario inviare all’indirizzo email settoretributi@regione.emilia-romagna.it, unitamente alla copia della disposizione di bonifico, un file Excel dove sono indicati il codice accisa, le province e i relativi ratei.    

Quando si paga
Il pagamento dell'Addizionale regionale avviene con rate di acconto costanti, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, da versare entro la fine di ciascun mese. La rata di dicembre deve essere pagata entro il giorno 27 dello stesso mese (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 28, comma 6).
Il conguaglio, a partire dall'anno 2008, deve essere effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi fatturati; eventuali crediti sono portati in diminuzione dagli acconti successivi.

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-02-28T13:19:53+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina