Emergenza sanitaria Covid-19. Sospensione termini di versamento

Nuova deliberazione di Giunta regionale sulla sospensione dei termini di pagamento della tassa automobilistica e in materia di IRESA

Nel confermare che i termini sospesi con la precedente deliberazione n. 224/2020 del 23/03/2020, relativi ai versamenti della tassa automobilistica in scadenza nel periodo 1° marzo-30 aprile, possono essere effettuati entro il 30 giugno, senza sanzione né interessi, la deliberazione n. 402/2020 stabilisce il rinvio al 31 luglio dei seguenti adempimenti:

  • il pagamento del bollo auto in scadenza al 31 maggio;
  • l’annotazione al P.R.A. delle formalità di atti in data certa con data compresa tra il 1° marzo – 30 giugno;
  • la trasmissione degli elenchi esenzione del 1° quadrimestre 2020 dei veicoli in rivendita e il pagamento del relativo diritto fisso;
  • gli adempimenti tributari relativi all’invio dei flussi informatici e ai riversamenti dell’IRESA.

Con deliberazione n. 402 del 27 aprile 2020 viene disposta la sospensione del termine di pagamento del bollo auto in scadenza il 31 maggio che può essere effettuato entro il 31 luglio, senza sanzione né interessi, in particolare per gli autocarri.  

La sospensione dei termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

Inoltre viene spostato al 31 luglio il termine ultime per effettuare i seguenti adempimenti:

  • l’annotazione al Pubblico Registro Automobilistico - P.R.A. delle formalità relative allo stato giuridico del veicolo (ad es: iscrizioni, demolizioni, passaggi di proprietà, perdita di possesso) in ordine ad atti in data certa rilasciati nel periodo 1° marzo - 30 giugno 2020, affinché possa essere riconosciuta la decorrenza effetti dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’atto in data certa. La tassa non è comunque dovuta in caso di annotazione della perdita di possesso entro la scadenza del termine utile per il pagamento; la trasmissione dei flussi informatici nonché il riversamento delle somme incassate a titolo di IRESA. Inoltre è riconosciuto la dilazione di pagamento richiesta dai soggetti passivi di imposta a titolo di IRESA alla Società Aeroportuale, fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  • la trasmissione degli elenchi esenzione del 1° quadrimestre 2020 dei veicoli in rivendita e il pagamento del relativo diritto fisso. In particolare viene previsto che l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa vale dalla stessa data di consegna o dalla data di sottoscrizione del preliminare di vendita, qualora entro la data del 31 maggio sia stato annotato il trasferimento della proprietà a favore della concessionaria con “mini volturazione” e venga indicato nell’elenco esenzione un atto con data antecedente al 1° maggio, quale la consegna del veicolo al rivenditore oppure l’atto di sottoscrizione del preliminare di vendita;
  • la trasmissione dei flussi informatici nonché il riversamento delle somme incassate a titolo di IRESA. Inoltre è riconosciuto la dilazione di pagamento richiesta dai soggetti passivi di imposta a titolo di IRESA alla Società Aeroportuale, fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

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ultima modifica 2022-09-09T08:33:45+01:00
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