Emergenza sanitaria Covid-19. Sospensione termini di versamento

Decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” aggiornato con decreto legge n. 23/2020 “Liquidità”

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento.

Sono stati sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (articolo 68 del decreto "Cura Italia"). I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione).

Ulteriori informazioni sulle cartelle di pagamento sono disponibili alla pagina web https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/

Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna sono sospesi sino al 31 maggio 2020 gli effetti degli atti di accertamento e degli atti di accertamento con contestuale rateizzazione del debito, ai sensi dell’articolo 67 dello stesso decreto “Cura Italia”. Il pagamento sospeso o il pagamento del rateo sospeso, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020 (e i successivi ratei alle scadenze mensili o trimestrali successive), senza applicazione di alcuna maggiorazione.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite il bollettino allegato all’atto di accertamento, oppure tramite bonifico bancario a favore della Regione Emilia-Romagna sull’ appoggio IBAN indicato nel documento.

L’articolo 71 del decreto “Cura Italia” riconosce una menzione di merito a chi non si avvale della sospensione di versamento prevista dal decreto stesso e ne dia comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità che saranno stabilite da un prossimo decreto dello stesso Ministro dell’economia e delle finanze. 

Si comunica che con il decreto legge n. 23/2020 “Liquidità” il Governo ha disposto nel processo tributario che il temine del 15 aprile 2020, previsto dall’art. 83 commi 1 e 2 del decreto “Cura Italia” 18/2020 per:

  • le udienze
  • gli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti
  • la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e di cui all’art. 17 bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546

è prorogato fino al 11 maggio 2020 (art.36, comma 1).

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ultima modifica 2020-11-24T10:30:45+01:00
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